Effettua una nuova ricerca
More results...
Partendo da una recente Sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria n. 21560 del 31 luglio 2024 ci permettiamo in una riflessione breve e dal tratto meramente divulgativo affrontare un tema destinato a caratterizzare in modo rilevante l’approccio degli operatori economici italiani, sia sul versante delle imprese sia dei consulenti e professionisti in ordine all’applicazione delle norme fiscali.
Il caso affrontato dai Giudici della Cassazione, in particolare, vede una società soccombere in tutti i gradi di giudizio rispetto ad un’opposizione ad un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel tentativo di difendersi, la società coinvolta nell’accertamento ha sollevato diverse eccezioni, sia di carattere formale sia sostanziale, tutte respinte dalla Corte di Cassazione. Appare utile ribadire il principio consolidato da convergenti provvedimenti pretori ma anche da autorevoli esponenti della dottrina per cui: “la responsabilità del contribuente per gli adempimenti fiscali non si esaurisce con l’incarico conferito a un professionista”.
Anche quando il cliente-contribuente delega a terzi l’espletamento degli adempimenti fiscali, mantiene sempre e comunque un obbligo di vigilanza e controllo.
Lo sgravio dalla responsabilità del contribuente riviene dalla prova della c.d. infedeltà del professionista incaricato. Andrà dimostrato che il professionista in contrasto alle disposizioni ricevute ha posto in essere una condotta fraudolentemente rivolta a dissimulare atti e/o fatti non adempiuti o comunque posti in essere in modo non conforme alle norme cogenti.
L’analisi della citata sentenza permette di mettere in luce anche un’altra circostanza di particolare rilievo. La Suprema Corte ha confermato la legittimità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate, basato su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, nonché su una valutazione circa l’antieconomicità della gestione aziendale.
Le implicazioni scaturenti dalla citata sentenza sono molteplici.
Innanzitutto, emerge forte e chiaro un invito rivolto alla generalità dei contribuenti di prestare maggiore attenzione agli adempimenti fiscali, anche nel caso in cui si avvalgano di professionisti esterni alla propria organizzazione.
Maggiore attenzione a partire dalle regole di ingaggio, che devono coprire la totalità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa di riferimento e dalla preliminare verifica della effettiva competenza e capacità organizzativa del professionista cui ci si affida.
Spesso, infatti, la selezione del professionista è legata a valutazioni esclusivamente rivolte a criteri economici di convenienza, che talvolta se non spesso si infrangono contro il principio di realtà, che presenta il conto salatissimo delle pensioni.
Inoltre, si evidenzia come il potere accertativo dell’Agenzia delle Entrate, visto il ricorso a metodologie di accertamento induttivo oltre che alla capacità aumentata riveniente dalla possibilità di utilizzo della Intelligenza Artificiale per la gestione di BigData e Blockchain risulti oltremodo efficace e performante.
Non vi è chi non veda come la fiscalità rientri tra i doveri solidaristici che la Costituzione a partire dall’art. 2 richiede come adempimento inderogabile secondo criteri di progressività e proporzionali alla capacità contributiva art. 53.
Inoltre la regolarità fiscale costituisce un indicatore reputazionale rilevante per l’accesso al mercato sia sul fronte pubblico che privato, la possibilità di attestarsi come contribuenti puntuali riverbera positivamente sulla percezione degli stakeholder con cui ci si relazione.
Le ricadute socio economiche per la comunità della gestione del rischio fiscale mettono al centro dell’agenda istituzionale e politica del nostro Paese i temi della semplificazione della normativa fiscale e della c.d. Tax Compliance.
Temi connessi tra loro e che si avvantaggeranno da provvedimenti normativi sempre più orientati ad un approccio olistico e collaborativo e non predatorio da parte delle agenzie ed enti chiamati a compiti di accertamento e riscossione.
La relazione sul monitoraggio del contenzioso tributario nel 2022 redatta dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze, giugno 2023) registra controversie pervenute presso le Corti di Giustizia Tributaria pari a 187.023, con un aumento del 55,2% rispetto al 2021 ed un valore economico di 22,8 miliardi di euro, in aumento del 36,4% rispetto all’anno precedente. Particolare preoccupazione suscitano gli esiti per tipologia di tributo, che in primo grado riportano le percentuali maggiori di esito pienamente favorevole all’Ufficio nei giudizi aventi ad oggetto il contributo unificato (61,1%), l’IVA (60,7%), l’Irap (58,5%), l’Ire/Irpef (56,7%) e l’Ires/Irpeg (55,9%).
Proprio per ridurre le controversie e passare da un sistema basato su ispezione controllo ad uno fondato su collaborazione e fiducia l’ordinamento, con il D.Lgs. 128/2015 (di recente modificato dal d.lgs. 221/2023) con le istanze di trasparenza di banche e fondi di investimento, è necessario per le imprese adottare, implementare, attuare ed efficacemente vigilare all’interno delle proprie organizzazioni un modello di gestione dei rischi fiscali dimodoché possano, da un lato, diminuire i casi di accertamento e contestazione, dall’altro, in ipotesi di violazioni, beneficiare di un notevole sconto delle sanzioni.
È doveroso osservare che qualsiasi tipologia di azienda (per dimensione, mercato di riferimento, caratteristiche) ha, come detto, intriseci rischi fiscali che possono essere oggetto di rilevazione e gestione in chiave di tax compliance, con l’obiettivo di instaurare il rapporto cooperativo col Fisco e beneficiare degli svariati vantaggi succintamente prima citati e previsti dalla normativa richiamata.
Gestione dei rischi, non solo fiscali, che è da qualche tempo entrata nel vocabolario degli imprenditori come presupposto non eludibile né rinviabile imposto come dovere dall’articolo 2086 del codice civile con riferimento alla valutazione degli adeguati assetti organizzativi a protezione della continuità aziendale.
Tema che non può, certamente, esaurirsi in un articolo e che ci permetteremo di portare all’attenzione del lettore di BeeMagazine, che si sta dimostrando sensibile ai temi di compliance sin qui proposti nelle prossime riflessioni.
Vincenzo Candido Renna – Avvocato. Compliance and Ethics specialist
Gianpaolo Santoro – Avvocato. Digital &marketing specialist
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali